1 luglio 1931
15 luglio 1955
16 dicembre 2010
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- 1. Separazione dei processi penaliMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 20 settembre 2022
[…] Il provvedimento che dispone la separazione [Torna su] A norma dell'art. 19 c.p.p., la separazione viene disposta con ordinanza motivata non impugnabile, analogamente a quanto avviene per il provvedimento di riunione di processi separati. […]
Leggi di più… - 2. La riunione dei processi penaliMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 26 febbraio 2021
[…] Come si effettua la riunione [Torna su] A norma dell'art. 19 c.p.p., la riunione dei processi viene decisa con ordinanza non impugnabile, adottata su richiesta delle parti oppure d'ufficio. […]
Leggi di più… - 3. Nuove disposizioni in materia di difesa d’ufficioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2001
- 4. UNA GIUSTA REVOCAZIONE “OSCURATA” DALLA PRIVACY. A proposito dei rapporti tra giudicato penale e amministrativo (nota a CGARS 1 10 2020 n. 866)Fabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
[…] Il sistema anteriore alla riforma del codice di procedura penale del 1988 privilegiava infatti l'impiego della tecnica della sospensione del processo [14]per consentire la previa risoluzione, con forza di giudicato, della “questione” pregiudiziale nell'ambito di quella che diveniva una vera e propria “causa” pregiudiziale (v. artt. 18, 19 20 e 21 cod. proc. pen.). […]
Leggi di più… - 5. UNA GIUSTA REVOCAZIONE “OSCURATA” DALLA PRIVACY. A proposito dei rapporti tra giudicato penale e amministrativo (nota a CGARS 1 10 2020 n. 866)Fabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
[…] Il sistema anteriore alla riforma del codice di procedura penale del 1988 privilegiava infatti l'impiego della tecnica della sospensione del processo [14]per consentire la previa risoluzione, con forza di giudicato, della “questione” pregiudiziale nell'ambito di quella che diveniva una vera e propria “causa” pregiudiziale (v. artt. 18, 19 20 e 21 cod. proc. pen.). […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 11/12/1974, n. 275Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Sguerra Anna, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4 aprile 1973. […] però, essere da lui valutata, inquantoché, per consolidata interpretazione dell'art. 217 citato in relazione agli artt. 19 e 21 cod. proc. pen., "la sentenza civile dichiarativa di fallimento fa stato, nel giudizio penale per bancarotta, […]Leggi di più...
- stato d'imprenditore commerciale fallito·
- assunta violazione dell'art. 25 della costituzione·
- manifesta infondatezza·
- pregiudizialita' rispetto al giudizio penale sui reati fallimentari·
- non sono violati neppure gli artt. 24 e 3 della costituzione·
- r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma, e cod. proc. pen.,artt. 19 e 21·
- questione gia' decisa·
- sent. 275/74. fallimento·
- accertamento spettante al giudice civile·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.
- 2. Corte Cost., sentenza 27/06/1972, n. 110Provvedimento: […] nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 18, 147, primo comma, 162, 195, secondo comma, e 217, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonché degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:Leggi di più...
- art. 15 legge fallimentare·
- art. 195 legge fallimentare·
- principio di eguaglianza·
- art. 162 legge fallimentare·
- art. 21 c.p.p.·
- art. 24 Costituzione·
- art. 19 c.p.p.·
- legge fallimentare·
- art. 18 legge fallimentare·
- art. 3 Costituzione·
- art. 147 legge fallimentare·
- concordato preventivo·
- diritto di difesa·
- art. 217 legge fallimentare·
- liquidazione coatta amministrativa
- 3. Corte Cost., sentenza 16/07/1970, n. 141Provvedimento: […] Orbene, in questa sede, da tre delle ricordate ordinanze di giudici penali non risulta neppure la esistenza di una controversia, mentre soltanto nella quarta (ord. n. 171/1969) si dà atto, a seguito della esibizione di apposito certificato della cancelleria del tribunale civile, della pendenza di un giudizio di opposizione al fallimento, con la conseguente richiesta del difensore dell'imputato di sospendere il corso del processo penale ai sensi dell'art. 19 del codice di procedura penale.Leggi di più...
- pretesa violazione del diritto di difesa·
- sentenza dichiarativa del fallimento·
- r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma·
- termine per proporre opposizione e sua decorrenza·
- sent. 141/70 e. fallimento·
- questione gia' decisa·
- manifesta infondatezza.
- 4. Corte Cost., sentenza 30/11/1971, n. 190Provvedimento: […] Lo stesso criterio di preminenza della giurisdizione penale trova, invero, significativa espressione legislativa, allorché lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunità che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la subordinazione dei giudizi civili, amministrativi e disciplinari (salve le eccezioni di cui agli artt. 19 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente autorità del giudicato in questo formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.), come è stato affermato nelle recenti sentenze nn. 108/1970 e 55/1971.Leggi di più...
- imputato·
- sent. 190/71 f. processo penale·
- sue dichiarazioni·
- non attengono solo alla tutela di situazioni di natura patrimoniale.
- 5. Corte Cost., sentenza 21/12/1972, n. 190Provvedimento: […] e la Corte, con sentenza n. 110 del 1972, ha ritenuto non fondata la relativa questione concernente gli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale le cui norme si assumeva che determinassero una paralisi della difesa nel procedimento penale a carico di un imputato del reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, come conseguenza della paralisi della funzione primaria del giudice penale vincolato a tener fermo un presupposto (status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio.Leggi di più...
- sent. 190/72 b. fallimento·
- r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, primo e secondo comma·
- questione gia' decisa·
- assunta violazione del principio di eguaglianza·
- manifesta infondatezza.·
- sanzioni penali·
- bancarotta semplice·
- insussistenza