1 luglio 1931
16 dicembre 2010
Commentari • 14
- 1. Mezzi di prova nel processo penaleAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 13 settembre 2022
[…] Confronto [Torna su] Consiste nell'esaminare contestualmente due testimoni, indagati, imputati o parti che sono già state sentite o interrogate e che hanno fornito versioni opposte su importanti fatti di causa (art. 211 C.P.P). […] presupponendo l'avvenuta escussione di due dichiaranti, che, in relazione a "fatti o circostanze importanti", come recita l'art. 211 cod. proc. pen., abbiano reso versioni discordanti, mira a verificare non tanto quale delle opposte versioni corrisponda a verità, ma se il contrasto, […]
Leggi di più… - 2. Violenza sessuale: Anche il gesto compiuto per finalità di irrisione può integrare il reato.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 aprile 2022
[…] A ciò deve aggiungersi che, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, nessuna norma processuale impone di procedere a confronto ai sensi dell'art. 211 c.p.p. e spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747; Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, Giannizzari, Rv. 257247). 4. […]
Leggi di più… - 3. La nuova disciplina della intercettazioni telefonichePaolo Gentilucci · https://www.diritto.it/ · 13 ottobre 2021
[…] E' questo dunque che qualifica il pubblico ministero come «parte» e non gli opposti canoni della sua soggezione alla «sfera di competenza del Ministero della Giustizia» secondo le norme di ordinamento giudiziario ovvero del suo compito (ai sensi dell'art. 211 del c.p.p. estone) di verificare «gli elementi a carico e quelli a discarico raccolti nei confronti del sospettato o dell'indagato» prima di esercitare l'azione penale, con disposizione che riecheggia il nostro art. 358 c.p.p. […]
Leggi di più… - 4. Quando non si applica la sospensione della causa civileNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 21 ottobre 2019
[…] comma III c.p.c. è rilevante che, salvo quanto previsto dal secondo comma di detta disposizione, la sentenza penale possa esplicare efficacia nel giudizio civile, così come si evince dall'art. 211 disp. att. c.p.p., secondo il quale la sospensione necessaria del processo civile a causa della pendenza del processo penale e sino alla sua definizione, avviene se il giudizio penale possa dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nella causa civile e se è già stata esercitata l'azione penale. […]
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 1443 del 18https://www.laleggepertutti.it/
[…] In relazione a tale norma questa Corte ha precisato che “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 8327Provvedimento: […] Con il secondo e terzo motivo si è denunciata la violazione degli artt. 299 comma II e 211 del codice di procedura penale del 1930, sostenendosi che non solo la Corte di Appello di Milano aveva emesso quel mandato benché nessuna richiesta in tal senso fosse stata fatta dal pubblico ministero, ma aveva giudicato, in appello, di un reato che non aveva formato oggetto del giudizio di primo grado. […]Leggi di più...
- bancarotta fraudolenta·
- sussistenza·
- estensione·
- configurabilità·
- omissione·
- condizione dell'antigiuridicità della condotta·
- pluralità di fatti dello stesso tipo·
- circostanze aggravanti·
- dichiarazione di fallimento·
- evento del reato·
- sindaco·
- nesso eziologico con la condotta·
- previsione dell'insolvenza·
- controllo su attività distrattive·
- responsabilità a titolo di concorso