Articolo 13 del Decreto 8 gennaio 2024, n. 3
Articolo 12Articolo 14
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30 gennaio 2024
Art. 13. Modifiche all'articolo 16 del regolamento 1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 15» e le parole «del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente»; b) al comma 2, la parola « Organi » e' sostituita dalla seguente: « organi » e, in fine, sono inserite le seguenti: « , avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis »; c) al comma 3, la parola « dal » e' sostituita dalla seguente:
« con ». Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Commissario straordinario). - 1. Con il decreto di cui all'art. 15, su proposta del Ministro della salute, puo' essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis.
3. Il compenso spettante al Commissario straordinario e' determinato con decreto di nomina.».
Entrata in vigore il 30 gennaio 2024
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