Art. 13. Modifiche all'articolo 16 del regolamento 1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 15» e le parole «del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente»; b) al comma 2, la parola « Organi » e' sostituita dalla seguente: « organi » e, in fine, sono inserite le seguenti: « , avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis »; c) al comma 3, la parola « dal » e' sostituita dalla seguente:
« con ». Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Commissario straordinario). - 1. Con il decreto di cui all'art. 15, su proposta del Ministro della salute, puo' essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis.
3. Il compenso spettante al Commissario straordinario e' determinato con decreto di nomina.».
a) al comma 1, le parole «Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 15» e le parole «del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente»; b) al comma 2, la parola « Organi » e' sostituita dalla seguente: « organi » e, in fine, sono inserite le seguenti: « , avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis »; c) al comma 3, la parola « dal » e' sostituita dalla seguente:
« con ». Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Commissario straordinario). - 1. Con il decreto di cui all'art. 15, su proposta del Ministro della salute, puo' essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis.
3. Il compenso spettante al Commissario straordinario e' determinato con decreto di nomina.».