Articolo 11 - Accordo della Legge 25 gennaio 2017, n. 11
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 febbraio 2017

Art. 11.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo dovra' essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2017
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