Articolo 7 - Accordo della Legge 25 gennaio 2017, n. 11
Articolo 6Articolo 8
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16 febbraio 2017

Art. 7.

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2017