Articolo 16 - Accordo della Legge 25 gennaio 2017, n. 11
Articolo 15
Versione
16 febbraio 2017

Art. 16.

Durata

Il presente Accordo sara' valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 19 novembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede la versione inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

Entrata in vigore il 16 febbraio 2017