Articolo 13 - Accordo della Legge 25 gennaio 2017, n. 11
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Versione
16 febbraio 2017

Art. 13.

Sospensione e cessazione

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti.
2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sara' notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2017
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