Art. 5. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
Nota all'art. 5:
- Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.».
Nota all'art. 5:
- Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.».