Art. 47. Nomina a uditore giudiziario
La facolta' prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.
La facolta' prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.