Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 46Articolo 48
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26 settembre 1958
Art. 47. Nomina a uditore giudiziario

La facolta' prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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