Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 62Articolo 64
Versione
26 settembre 1958
Art. 63. Competenza del Consiglio e del Ministro
in ordine a particolari provvedimenti

I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e 112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.
Restano ferme le facolta' attribuite al Ministro negli articoli 10 e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232 .
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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