Art. 30-bis. ((Collocamento fuori ruolo organico dei
professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio
superiore
I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87))
professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio
superiore
I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87))