Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 29Articolo 30 bis
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Art. 30. Collocamento fuori ruolo

I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . ((Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive))
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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