Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 settembre 1958
Art. 14. Sala elettorale

La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, e' sigillata prima dell'inizio della votazione.
Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell'art. 10 e' affissa nella sala in cui ha luogo la votazione.
E' vietata l'esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali puo' essere espresso il voto.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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