Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 37Articolo 39
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26 settembre 1958
Art. 38. Delega ai presidenti delle corti di appello

La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, e' conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega puo' esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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