Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 57Articolo 59
Versione
26 settembre 1958
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Versione
19 giugno 2006
Art. 58. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Entrata in vigore il 19 giugno 2006
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