Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 28Articolo 30
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26 settembre 1958
Art. 29. Incompatibilita'

Se le cause di incompatibilita' previste nell'art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, presistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.
Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilita'.
Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.
Qualora le cause di incompatibilita' si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica.
La decadenza e' dichiarata dal Consiglio superiore.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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