Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 55Articolo 57
Versione
26 settembre 1958
Art. 56. Poteri di sorveglianza del Ministro

Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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