Art. 56. Poteri di sorveglianza del Ministro
Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.
Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.