Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 64Articolo 66
Versione
26 settembre 1958
Art. 65. Incompatibilita' per vincoli di parentela o di affinita'

La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente