Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 settembre 1958
Art. 7. Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili

Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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