Art. 7. Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.