Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
Articolo 30 bisArticolo 32
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26 settembre 1958
Art. 31. Commissioni

Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.
Nomina altresi' i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.
Entrata in vigore il 26 settembre 1958
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