Art. 9.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente La Corte costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente La Corte costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."