Articolo 6 - Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 5Articolo 7
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13 novembre 1977
Art. 6.
(Art. 31, lettera b) della legge)
Caratteristiche e limiti di attivita' del trasporto in conto proprio

L'attivita' di trasporto di cose in conto proprio e' da considerare complementare o accessoria dell'attivita' principale della impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:
a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attivita' principale della impresa;
b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attivita' principale dell'impresa;
c) i costi dell'attivita' di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attivita' dell'impresa.
La condizione di cui alla precedente lettera c) non e' richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attivita' di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.
Entrata in vigore il 13 novembre 1977
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