Articolo 10 - Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 novembre 1977
Art. 10.
(Art. 39 della legge)
Elencazione e dichiarazione circa le cose da trasportare


Il documento che deve accompagnare i trasporti di cui all'art. 39, comma primo, della legge deve essere redatto in conformita' dell'allegato n. 1 del presente regolamento.
Per particolari esigenze organizzative delle imprese, in luogo del modello di cui al comma precedente, e' consentito utilizzare altro tipo di documento, preventivamente approvato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., che contenga comunque tutte le indicazioni previste dall'allegato 1, nonche' la data e il numero della suddetta approvazione.
Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purche' siano di proprieta' del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attivita' per la quale la licenza e' stata rilasciata.
Nel caso previsto dal comma precedente, il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformita' dello allegato 2 del presente regolamento.
Entrata in vigore il 13 novembre 1977
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