Articolo 3 del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345
Articolo 2Articolo 4
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28 novembre 2000
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27 gennaio 2001
Art. 3. Disposizioni in tema di personale 1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 GENNAIO 2001, N. 6)) .
2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 , non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , come modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall' ((articolo 1, terzo comma)) , numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico ((legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o)) dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come sostituito dall' articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.
5. Al decreto legislativo (( . . . )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);";
b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".
6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54 , dopo le parole: " legge 14 agosto 1967, n. 800 ", sono inserite le seguenti: ",e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni ed integrazioni,".
Entrata in vigore il 27 gennaio 2001
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