Articolo 40 - Testo unico delle leggi sul credito fondiario
Articolo 39Articolo 41
Versione
25 febbraio 1906
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Versione
1 gennaio 1994
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Versione
22 dicembre 2008
Testo unico-art. 40 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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