Articolo 35 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 34Articolo 43
Versione
3 agosto 2008
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Versione
22 agosto 2008
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici 1. ((Entro il 31 dicembre 2008)) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del ((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico)) 22 gennaio 2008, n. 37 e' ((,abrogato)) .
(( 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 .))
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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