Articolo 73 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 72Articolo 65
Versione
3 agosto 2008
>
Versione
22 agosto 2008
>
Versione
20 ottobre 2022
Art. 73. Part time 1. All' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione";
b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite ((dalla seguente:)) "pregiudizio";
c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;
2. All' articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";
b) (( . . . )) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";
c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.
Entrata in vigore il 20 ottobre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente