Articolo 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
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Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e)) con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24.
E' inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5 , 6 , 6-bis , 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 .
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Entrata in vigore il 22 settembre 2019
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