Articolo 21 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 15Articolo 22
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3 agosto 2008
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22 agosto 2008
Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" ((sono aggiunte le seguenti)) : ",anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro". (( 1-bis. Dopo l' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni." )) 2. All' articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , come modificato dall' articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" ((sono inserite le seguenti)) : "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
3. All' articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , come modificato dall' articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , dopo le parole "ha diritto di precedenza" ((sono inserite le seguenti)) : " ((,)) fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((,)) ".
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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