Articolo 9 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 6 quaterArticolo 6 sexies
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3 agosto 2008
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23 dicembre 2008
Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi 1. All' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato";
b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".
(( 2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009.
Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 , e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201 ))
Entrata in vigore il 23 dicembre 2008
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