Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ((nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) si applica l' articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare .
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ((nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) si applica l' articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare .
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.