Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 maggio 1969
Art. 4.
Apposita convenzione tra l'ente ospedaliero e l'universita', secondo uno schema tipo da approvarsi dai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce:
a) il personale che l'ente ospedaliero deve fornire alle unita' universitarie ai fini dell'assistenza;
b) il materiale inerente il funzionamento delle unita' universitarie;
c) la ripartizione tra le due amministrazioni delle spese relative alla assistenza e ai fini didattico-scientifici e delle spese concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali relativi e delle apparecchiature;
d) le indennita' che ciascuna amministrazione deve corrispondere all'altra per l'uso dei locali;
e) i presidi diagnostici e terapeutici, lo strumentario chirurgico ed ogni altro materiale che l'ente ospedaliero deve fornire all'universita' ai fini di una piu' efficiente assistenza ospedaliera;
f) le percentuali di retta giornaliera dei degenti negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura che l'amministrazione ospedaliera deve corrispondere a quella universitaria sia per l'ammortamento il rinnovo, l'ammodernamento delle attrezzature, sia per le spese di gestione dei centri di medicina sociale, sia per gli stipendi ed indennita' del personale medico;
g) il carico della spesa del servizio di guardia interna negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura alla amministrazione ospedaliera.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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