Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 maggio 1969
Art. 7.
Agli ospedali policlinici universitari si applicano le norme stabilite per l'ordinamento dei servizi di diagnosi e cura nell'ambito degli ospedali generali.
Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme previste per gli ospedali dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , nonche' dalle norme concernenti l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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