Art. 7.
Agli ospedali policlinici universitari si applicano le norme stabilite per l'ordinamento dei servizi di diagnosi e cura nell'ambito degli ospedali generali.
Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme previste per gli ospedali dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , nonche' dalle norme concernenti l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Agli ospedali policlinici universitari si applicano le norme stabilite per l'ordinamento dei servizi di diagnosi e cura nell'ambito degli ospedali generali.
Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme previste per gli ospedali dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , nonche' dalle norme concernenti l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.