Articolo 5 del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192
Articolo 4
Versione
4 dicembre 2010
Art. 5. 1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 4 dicembre 2010
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