Art. 3.
La persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui e' ricoverato o la persona cui il bambino e' stato affidato da un istituto di pubblica assistenza e' responsabile dell'osservanza della presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119))
La persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui e' ricoverato o la persona cui il bambino e' stato affidato da un istituto di pubblica assistenza e' responsabile dell'osservanza della presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119))