Articolo 33 del Decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745
Articolo 32Articolo 34
Versione
27 ottobre 1970
>
Versione
14 luglio 1977
Art. 33.
Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni alla stessa data, una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualita' di Ministro delegato per il CIP d'intesa con il Ministro per la sanita', comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, i risultati di tale indagine.
Entro il 31 dicembre 1971 il Comitato interministeriale dei prezzi attuera' la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi che verra' stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 4 maggio 1977, n.187 convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1977, n.395 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che " Il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, di cui al disposto dell' art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , diventa operativo con decorrenza 1 giugno 1977."
Entrata in vigore il 14 luglio 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente