Art. 9.
I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in societa' delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonche' i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in societa' delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.
I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in societa' delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonche' i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in societa' delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.