Art. 1.
(1) Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.
(2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
(3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
(4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.
(5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.
(6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.
(1) Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.
(2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
(3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
(4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.
(5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.
(6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.