Articolo 30 bis del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 30Articolo 30 ter
Versione
1 maggio 1983
Art. 30-bis. ((Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e' aggiunto il seguente comma:
"All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi".))
Entrata in vigore il 1 maggio 1983
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