Articolo 30 ter del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 30 bisArticolo 31
Versione
1 maggio 1983
Art. 30-ter. ((I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme gia' pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.))
Entrata in vigore il 1 maggio 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente