Articolo 1 quater del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 1 terArticolo 2
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1 maggio 1983
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31 ottobre 1987
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Versione
17 maggio 1995
Art. 1-quater.
(1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , dall' articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e dagli statuti regionali.
(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.
(3) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (4) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (5) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (6) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (7) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (8) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (9) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (10) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)) (11) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
Entrata in vigore il 17 maggio 1995
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