Articolo 2 del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 1 quaterArticolo 2 bis
Versione
2 marzo 1983
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Versione
1 maggio 1983
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Versione
13 ottobre 1983
Art. 2.
Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:
1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall' articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 . L'importo di dette somme e' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983;
2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1) e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate una tantum utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982. ((Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 22, ultimo comma, del citato decreto-legge)) ((2)) 3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).
3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372 , convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'art. 2, punto 2), del presente decreto, "va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a determinare il contributo statale agli enti locali le somme corrispondenti alle quote di avanzo di amministrazione e di entrate una tantum che si sono dovute utilizzare nei limiti del secondo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 - in sede di deliberazione del bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti, anche nel caso che gli enti non abbiano chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'articolo 5-bis, primo comma, del medesimo decreto-legge. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 ottobre 1983 un certificato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, attestante distintamente l'ammontare delle quote anzidette come sopra utilizzate."
Entrata in vigore il 13 ottobre 1983
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