Art. 5.
(1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'indice di spesa e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all' articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 ;
b) la spesa e' decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4;
c) la spesa e' altresi' decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;
d) le classi di popolazione per i comuni sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre;
e) le classi per le province sono cosi' definite:
province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale.
(2) Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
(1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'indice di spesa e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all' articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 ;
b) la spesa e' decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4;
c) la spesa e' altresi' decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;
d) le classi di popolazione per i comuni sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre;
e) le classi per le province sono cosi' definite:
province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale.
(2) Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.