Articolo 11 del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 10Articolo 21
Versione
2 marzo 1983
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Versione
1 maggio 1983
Art. 11.
(1) I comuni singoli od associati e le comunita' montane possono deliberare convenzioni dirette a ((affidare)) alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.
(2) Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.
(3) Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunita' montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.
(((3.1) Le unita' sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza.))
Entrata in vigore il 1 maggio 1983
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