Articolo 31 del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
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30 gennaio 1987
Art. 31.

(1) Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:
a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;
b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati. (4)
(2) Le tariffe minime di cui al punto b) dell' articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle citta' con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre citta'; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validita' oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.
(3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validita' limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.
(4) Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalita' del loro rilascio.
(5) Dal 1 luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori , studenti, portatori di handicaps ((militari di leva,)) e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.
(5.1) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
(5.2) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
(5.3) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730 -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' coostituzionale dell'art. 31, comma 1 del presente decreto, nella parte in cui prevede che, per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a provvedere mediante l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonche' nella parte in cui prevede che a questa integrazione le regioni devono necessariamente fare fronte con il maggior gettito dei tributi propri.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1987
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