Articolo 36 del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 35Articolo 24
Versione
2 marzo 1983
Art. 36.
(1) All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al precedente articolo 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 .
(2) All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell' articolo 1-bis del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914 , nonche' con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29 .
(3) In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.
(4) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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