Articolo 14 del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 4 quaterArticolo 6
Versione
2 marzo 1983
Art. 14.
I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantita' e la qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962; n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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