Articolo 8 bis del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 8Articolo 9
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1 maggio 1983
Art. 8-bis. (((1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.
(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.))
Entrata in vigore il 1 maggio 1983
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