Art. 8-bis. (((1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.
(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.))
(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.))