Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
Articolo 2
Versione
12 ottobre 1978
>
Versione
7 maggio 1992
>
Versione
28 luglio 2001
Art. 1.
Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.
Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze.
In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 , e' abrogato con effetto dalla stessa data."
Entrata in vigore il 28 luglio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente