Articolo 30 della Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 marzo 1979
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Versione
1 marzo 1987
Art. 30. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49 ))
Entrata in vigore il 1 marzo 1987
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